Chi sono i dublinanti

I “dublinanti” sono, nel linguaggio dei giornali e della politica, persone sottoposte alla procedura europea che individua lo Stato responsabile dell’esame di una domanda di protezione internazionale. Di solito si tratta di richiedenti asilo che, dopo essere stati registrati o avere presentato domanda in un Paese, si spostano in un altro Stato europeo.

Se il secondo Stato stabilisce che la responsabilità appartiene al primo o a un altro Paese, può disporre il trasferimento della persona. Il termine descrive quindi una situazione amministrativa legata alla domanda d’asilo, non l’origine, la cittadinanza o una categoria permanente di persone.

“Dublinante” non compare come status nei regolamenti europei ed è una scorciatoia lessicale. Può essere utile per capire i titoli di cronaca, ma rischia di nascondere situazioni individuali molto diverse, comprese famiglie, minori e persone vulnerabili.

Perché si chiamano così se il sistema è cambiato

Il nome deriva dalla Convenzione di Dublino e dai successivi regolamenti europei, l’ultimo dei quali era il Regolamento Dublino III del 2013. Queste norme stabilivano criteri e procedure per evitare che più Stati esaminassero la stessa domanda d’asilo o che nessuno se ne assumesse la responsabilità.

Dal 12 giugno 2026 Dublino III è stato sostituito dal Regolamento UE 2024/1351 sulla gestione dell’asilo e della migrazione, noto come AMMR e parte del nuovo Patto europeo. Le regole sono cambiate, ma il termine “dublinanti” è rimasto nell’uso giornalistico per indicare le persone trasferibili verso lo Stato competente.

Parlare oggi di “trasferimenti Dublino” è quindi comprensibile, ma tecnicamente semplifica il quadro: per i nuovi casi si applica il Regolamento 2024/1351, mentre sui procedimenti precedenti al 12 giugno 2026 possono sorgere questioni transitorie e interpretazioni divergenti.

Come si decide quale Stato deve esaminare la domanda

Il Paese di primo ingresso è un criterio importante, ma non è l’unico e non viene applicato automaticamente in ogni caso. Le autorità devono seguire l’ordine dei criteri previsto dal regolamento e valutare la situazione concreta della persona.

Hanno priorità l’interesse superiore dei minori e l’unità familiare. Possono poi contare il possesso di un visto o di un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato, un recente diploma o titolo di studio ottenuto in un Paese partecipante e il luogo dell’ingresso regolare o irregolare nell’area europea.

Se nessuno di questi criteri permette di attribuire la responsabilità, di norma è competente lo Stato in cui la domanda è stata registrata per la prima volta. Dire che ogni migrante deve sempre tornare nel “primo Paese di sbarco” è quindi una semplificazione.

Che cosa sono Eurodac, presa in carico e ripresa in carico

Eurodac è la banca dati europea che raccoglie dati biometrici utili a registrare gli arrivi e ricostruire precedenti domande o passaggi. Una corrispondenza può aiutare le autorità a individuare lo Stato potenzialmente responsabile, ma la decisione deve comunque rispettare i criteri e le garanzie previste dalla legge.

Si parla di “presa in carico” quando uno Stato chiede a un altro di assumere la responsabilità dell’esame della domanda. La “ripresa in carico” riguarda invece, in termini generali, una persona per la quale lo Stato richiesto era già responsabile e che si trova successivamente altrove.

Richiesta, decisione e trasferimento sono tre fasi diverse. Molte richieste non si trasformano in spostamenti effettivi, per esempio per decisioni negative, ricorsi, scadenza dei termini, irreperibilità o impedimenti legati ai diritti fondamentali.

Come avviene un trasferimento

Lo Stato in cui si trova il richiedente verifica i dati e determina quale Paese sia competente. Se la procedura porta a una decisione di trasferimento, la persona deve riceverla per iscritto, in un linguaggio comprensibile, con l’indicazione dei motivi, dei tempi e dei rimedi disponibili.

Il trasferimento può avvenire con partenza volontaria o assistita e, in alcuni casi, sotto scorta. Il regolamento impone che sia eseguito in modo umano, nel pieno rispetto della dignità e dei diritti fondamentali.

Non è un rimpatrio nel Paese d’origine: la persona viene spostata da uno Stato europeo a un altro affinché quest’ultimo esamini o riprenda la domanda di protezione. Solo una procedura distinta potrà stabilire se abbia diritto allo status di rifugiato, alla protezione sussidiaria o se la domanda debba essere respinta.

Perché se ne parla nell’agosto 2026

La questione è tornata nelle notizie dopo l’applicazione del nuovo Patto UE dal 12 giugno 2026. Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia hanno annunciato, preparato o già effettuato trasferimenti verso l’Italia; l’Austria ha comunicato quattro trasferimenti eseguiti dal 12 giugno, mentre altri Paesi hanno parlato di una ripresa graduale.

L’Italia aveva sospeso dalla fine del 2022 l’accoglienza dei trasferimenti provenienti dagli altri Stati, motivando la decisione con la pressione degli arrivi e sul sistema di accoglienza. Il nuovo quadro europeo ha riaperto il confronto sulla ripresa delle procedure.

Il 16 luglio 2026 la Commissione europea ha riconosciuto gli sforzi italiani di preparazione, ma ha chiesto passi concreti affinché i trasferimenti avvengano effettivamente. Ha annunciato un nuovo monitoraggio per ottobre.

Qual è il contrasto tra Italia e altri Paesi

Il nodo più discusso riguarda i casi anteriori al 12 giugno 2026. Il governo italiano sostiene che l’avvio del nuovo Patto abbia azzerato le vecchie posizioni e si dichiara disponibile, in questa fase, a ricevere persone la cui responsabilità sia sorta secondo le nuove regole.

Germania e Svizzera non condividono l’idea che tutti i casi precedenti siano automaticamente cancellati. La divergenza riguarda l’applicazione delle norme transitorie, i termini delle singole procedure e gli impegni assunti tra gli Stati.

Non è quindi corretto presentare ogni annuncio come un trasferimento già avvenuto né dare per risolta la controversia. Ogni pratica dipende dalla data, dalla base giuridica, dai criteri di responsabilità, dai termini e dagli eventuali ricorsi.

Quanti dublinanti riguardano l’Italia

Secondo Eurostat, nel 2025 l’Italia ha ricevuto 24.152 richieste in entrata affinché assumesse o riprendesse la responsabilità di domande d’asilo: il dato più alto nell’Unione europea. Nello stesso anno Germania e Francia hanno inviato rispettivamente 35.933 e 30.084 richieste verso altri Paesi.

Questi numeri non corrispondono alle persone materialmente trasferite. Le statistiche distinguono richieste, decisioni e trasferimenti effettivamente eseguiti; nel 2025, per esempio, la Germania ha registrato 5.377 trasferimenti in uscita, mentre in tutta l’area UE+ i trasferimenti eseguiti sono stati circa 18.000.

Per capire le notizie sull’Italia bisogna quindi chiedersi sempre se il numero citato riguardi pratiche aperte, decisioni accettate o persone arrivate davvero. Sommare richieste di anni diversi e presentarle come arrivi imminenti produce un quadro fuorviante.

Quali diritti ha una persona destinataria del trasferimento

Il richiedente ha diritto a essere informato, a ricevere una decisione motivata e a contestarla davanti a un giudice. Il nuovo Patto prevede consulenza legale gratuita nella fase amministrativa e mantiene il diritto all’assistenza e alla rappresentanza legale nel ricorso.

Un trasferimento non può essere eseguito se vi sono motivi fondati per ritenere che esponga la persona a un rischio reale di trattamento inumano o degradante. Le autorità devono inoltre considerare salute, vulnerabilità, unità familiare e interesse superiore del minore.

Il ricorso non blocca necessariamente ogni trasferimento in modo automatico: modalità e termini dipendono dalla procedura applicabile e dalla richiesta di effetto sospensivo. Per un caso individuale serve l’assistenza di un avvocato o di un ente specializzato in protezione internazionale.

Dublinante, rifugiato e migrante irregolare sono sinonimi?

No. “Richiedente asilo” indica chi ha domandato protezione e attende una decisione; “rifugiato” è chi ha ottenuto il relativo status. “Migrante irregolare” descrive invece una condizione di ingresso o soggiorno e non dice, da sola, se sia stata presentata una domanda di protezione.

Una persona chiamata “dublinante” può avere una domanda ancora pendente e trovarsi legalmente nella procedura d’asilo. La questione non è innanzitutto se possa chiedere protezione, ma quale Stato debba esaminarne la richiesta.

Anche la parola “espulsione”, spesso usata nei titoli, può confondere: il trasferimento di responsabilità tra Stati europei non coincide con l’allontanamento verso il Paese d’origine.

Domande frequenti sui dublinanti

Un richiedente può scegliere liberamente il Paese europeo? In generale no. Può esprimere informazioni e far valere legami familiari o altri criteri rilevanti, ma la competenza viene determinata secondo il regolamento.

La Svizzera può effettuare questi trasferimenti pur non essendo nell’UE? Sì. La Svizzera è associata al sistema europeo di Dublino e partecipa alle procedure di determinazione della responsabilità.

L’Italia è sempre competente se una persona è sbarcata sulle sue coste? No. Primo ingresso e registrazione sono importanti, ma famiglia, minori, documenti, titoli di studio, termini scaduti e garanzie fondamentali possono portare a un risultato diverso.

La situazione è definitiva? No. Al 21 agosto 2026 l’applicazione del nuovo sistema è ancora nella fase iniziale, alcuni trasferimenti sono stati eseguiti e altri soltanto annunciati. Numeri e posizioni dei governi possono cambiare rapidamente.

Casi particolari

  • “Dublinante” è un termine giornalistico, non uno status giuridico.
  • Riguarda soprattutto richiedenti asilo, non tutti i migranti.
  • Il primo Paese di ingresso non è l’unico criterio di responsabilità.
  • Famiglia e interesse superiore dei minori hanno priorità.
  • Una richiesta di presa in carico non equivale a un trasferimento eseguito.
  • Il trasferimento avviene tra Stati europei e non è un rimpatrio nel Paese d’origine.
  • Dublino III è stato sostituito dal Regolamento UE 2024/1351 dal 12 giugno 2026.
  • Il destinatario deve ricevere una decisione motivata e può ricorrere.
  • L’Italia ha ricevuto 24.152 richieste in entrata nel 2025, non 24.152 trasferimenti effettivi.
  • La situazione dei casi anteriori al 12 giugno 2026 è oggetto di contrasto tra governi.

Verifica le informazioni

Fonti ufficiali e affidabili

01
Regolamento UE 2024/1351 sulla gestione dell’asilo e della migrazione

EUR-Lex

02
Come si determina lo Stato responsabile della domanda d’asilo

Commissione europea

03
Che cosa cambia con il Patto UE dal 12 giugno 2026

Commissione europea

04
Domande e risposte sul Patto europeo per migrazione e asilo

Commissione europea

05
Prima valutazione sulle nuove regole di responsabilità

Commissione europea

06
Statistiche 2025 sugli Stati responsabili delle domande d’asilo

Eurostat

07
Asylum Report 2026: responsabilità e trasferimenti

Agenzia dell’Unione europea per l’asilo

08
Paesi che riprendono i trasferimenti verso l’Italia

RaiNews

09
Trasferimenti dalla Svizzera e contrasto sui casi precedenti

RaiNews