Che cos’è la NASpI e a chi spetta

La NASpI, Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, è un’indennità mensile erogata dall’INPS su domanda. Sostiene chi perde involontariamente un lavoro subordinato e possiede i requisiti contributivi. Non è quindi un aiuto riconosciuto automaticamente a chiunque sia senza lavoro.

Possono rientrare, tra gli altri, lavoratori dipendenti del settore privato, apprendisti, soci lavoratori di cooperative con rapporto subordinato, personale artistico dipendente e dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni. Il diritto va comunque verificato sul singolo rapporto e sulla causa della cessazione.

I requisiti NASpI nel 2026

I requisiti ordinari sono due: trovarsi in stato di disoccupazione a seguito della perdita involontaria del lavoro e avere almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni che precedono la cessazione. Il vecchio requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo non si applica più agli eventi di disoccupazione successivi al 1° gennaio 2022.

Nel conteggio possono essere utili i contributi versati per lavoro subordinato e alcuni periodi figurativi, come maternità obbligatoria e congedo parentale indennizzato in costanza di rapporto. Alcuni periodi non utili vengono neutralizzati e possono ampliare il quadriennio di osservazione: per una verifica precisa è opportuno controllare l’estratto contributivo o rivolgersi a INPS o patronato.

Quali cessazioni danno diritto alla NASpI

Il caso tipico è il licenziamento, compreso quello disciplinare, se sono presenti gli altri requisiti. Danno normalmente accesso anche la scadenza di un contratto a termine, le dimissioni per giusta causa e le dimissioni presentate nel periodo tutelato di maternità o paternità. Sono previste inoltre specifiche ipotesi di risoluzione consensuale ammesse dalla legge.

Le dimissioni volontarie ordinarie, invece, non danno diritto alla NASpI. Non basta quindi avere 13 settimane di contributi: è decisiva anche la ragione con cui termina il rapporto. Se la causale comunicata dal datore non corrisponde ai fatti, conviene chiarire la posizione prima di presentare la domanda.

La regola aggiuntiva per chi si è dimesso nei 12 mesi precedenti

Per le cessazioni involontarie dal 1° gennaio 2025 esiste un requisito aggiuntivo. Se nei 12 mesi precedenti il lavoratore ha lasciato volontariamente un rapporto a tempo indeterminato, per dimissioni o risoluzione consensuale ordinaria, deve avere almeno 13 settimane di contribuzione tra quella cessazione volontaria e la successiva perdita involontaria del lavoro per cui chiede la NASpI.

Esempio: una persona si dimette da un contratto a tempo indeterminato, inizia un nuovo lavoro e viene licenziata dopo otto settimane. Anche se possiede molti contributi nel quadriennio, può non soddisfare il nuovo requisito perché tra i due eventi non ha maturato 13 settimane. La regola non si applica alle dimissioni per giusta causa, a quelle nel periodo tutelato di maternità o paternità e alle specifiche risoluzioni consensuali escluse dalla norma.

Chi non può richiederla

Sono esclusi i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni, gli operai agricoli a tempo determinato, i lavoratori extracomunitari con permesso per lavoro stagionale e chi ha già maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata. Il titolare di assegno ordinario di invalidità deve scegliere tra assegno e NASpI secondo le regole previste.

La NASpI non è la prestazione destinata ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione Separata, per i quali può essere prevista la DIS-COLL. Gli operai agricoli seguono normalmente la disciplina della disoccupazione agricola, con alcune eccezioni indicate dall’INPS per determinate categorie a tempo indeterminato.

Quanto spetta nel 2026 e come si calcola

L’INPS calcola la retribuzione media mensile imponibile degli ultimi quattro anni. Se è pari o inferiore alla soglia di riferimento, la NASpI iniziale è il 75% della media. Se è superiore, si prende il 75% della soglia e si aggiunge il 25% della differenza tra retribuzione media e soglia.

Per il 2026 la soglia di riferimento è 1.456,72 euro e l’importo massimo mensile della NASpI è 1.584,70 euro. Questi valori sono rivalutati ogni anno: non vanno usati per domande riferite ad anni diversi. L’importo si riduce del 3% per ogni mese dal primo giorno del sesto mese di fruizione; per chi ha compiuto 55 anni alla data della domanda, la riduzione parte dall’ottavo mese.

Quanto dura la NASpI

La durata corrisponde alla metà delle settimane di contribuzione presenti nei quattro anni precedenti. Cinquantadue settimane utili, per esempio, possono dare diritto in linea generale a 26 settimane di NASpI. Non si contano le settimane contributive che hanno già dato luogo a una precedente prestazione di disoccupazione.

La durata massima teorica è quindi di 24 mesi, ma il risultato effettivo dipende dalla storia contributiva. I periodi di NASpI sono coperti da contribuzione figurativa; i contributi successivi all’ultima prestazione, se non hanno già prodotto un’indennità, restano utili per un’eventuale nuova domanda.

Quando e come presentare la domanda

La domanda deve essere inviata all’INPS esclusivamente in via telematica entro 68 giorni dalla cessazione, salvo sospensioni o decorrenze particolari. Si può usare il servizio online INPS con identità digitale oppure rivolgersi a un patronato o al Contact Center. Prima dell’invio è utile controllare causale di cessazione, estratto contributivo, recapiti e IBAN intestato o cointestato al richiedente.

Se la domanda viene presentata entro gli otto giorni successivi alla cessazione, la prestazione decorre normalmente dall’ottavo giorno. Se viene inviata più tardi, ma entro il termine, decorre dal giorno successivo alla domanda. Per licenziamento per giusta causa, maternità, malattia, infortunio e indennità di mancato preavviso valgono regole specifiche.

Domanda, DID e obblighi del beneficiario

La domanda di NASpI equivale alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro. Il beneficiario deve rispettare gli obblighi di politica attiva, partecipare alle iniziative previste e mantenere aggiornate le informazioni richieste. L’assenza ingiustificata può portare a riduzioni o decadenza secondo la gravità e le regole applicabili.

È importante leggere le comunicazioni INPS e del Centro per l’impiego e segnalare tempestivamente i cambiamenti. Un trasferimento, un periodo all’estero o l’avvio di un’attività non comportano sempre la perdita automatica della prestazione, ma possono richiedere adempimenti precisi.

Cosa succede se si trova un nuovo lavoro

Un nuovo rapporto subordinato di durata non superiore a sei mesi può sospendere la NASpI per la durata del contratto. In alcuni casi è possibile continuare a ricevere una prestazione ridotta comunicando all’INPS, nei termini previsti, il reddito annuo presunto. Durata, reddito e rapporto con il precedente datore possono cambiare l’esito.

Anche l’avvio di lavoro autonomo, impresa o attività parasubordinata deve essere comunicato, indicando il reddito presunto anche quando è pari a zero nei casi richiesti. Omissioni o comunicazioni tardive possono causare decadenza e recupero delle somme. Per avviare un’attività autonoma si può inoltre chiedere, se ricorrono i requisiti, la NASpI anticipata in un’unica soluzione.

Assenze ingiustificate e dimissioni per fatti concludenti

Dal 2025 una prolungata assenza ingiustificata può condurre alla cessazione del rapporto per dimissioni per fatti concludenti, registrata con la causale FC. L’INPS considera questa cessazione volontaria e quindi non riconosce la NASpI.

È diverso il licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata: resta una cessazione involontaria e può dare accesso alla NASpI se gli altri requisiti sono presenti. Anche le dimissioni per giusta causa, per esempio per mancato pagamento degli stipendi, possono tutelare il diritto, ma il lavoratore deve documentare e provare la giusta causa.

Casi particolari

  • Servono almeno 13 settimane di contributi nei quattro anni precedenti, oltre alla perdita involontaria del lavoro.
  • Il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo non si applica più agli eventi dal 2022.
  • Le dimissioni volontarie ordinarie non danno diritto alla NASpI; quelle per giusta causa possono darlo.
  • Dal 2025 può servire un secondo conteggio di 13 settimane dopo precedenti dimissioni da un tempo indeterminato avvenute nei 12 mesi precedenti.
  • La scadenza di un contratto a termine è una cessazione involontaria e può dare accesso alla NASpI.
  • Nel 2026 la soglia di calcolo è 1.456,72 euro e il massimale mensile è 1.584,70 euro.
  • La riduzione mensile del 3% parte dal sesto mese, oppure dall’ottavo per chi ha almeno 55 anni alla domanda.
  • La domanda va presentata di regola entro 68 giorni dalla cessazione.
  • Un nuovo lavoro può sospendere o ridurre la prestazione e va comunicato nei casi previsti.
  • Le dimissioni per fatti concludenti dovute ad assenze ingiustificate escludono la NASpI; il licenziamento disciplinare non la esclude automaticamente.

Verifica le informazioni

Fonti ufficiali e affidabili

01
NASpI: requisiti, durata, importo e domanda

INPS

02
FAQ sulla NASpI

INPS

03
Nuovo requisito contributivo dal 2025

INPS – Circolare 98/2025

04
Importi NASpI per il 2026

INPS – Circolare 4/2026

05
Assenze ingiustificate e dimissioni per fatti concludenti

INPS – Circolare 154/2025

06
NASpI: destinatari ed esclusioni

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali