Che cos’è il congedo parentale
Il congedo parentale è un periodo facoltativo di astensione dal lavoro che consente ai genitori di occuparsi dei figli. Non coincide con il congedo di maternità, che tutela la lavoratrice nel periodo vicino al parto, né con i dieci giorni di congedo di paternità obbligatorio.
Può essere utilizzato dalla madre e dal padre, anche contemporaneamente, nei limiti individuali e complessivi previsti dalla legge. Il diritto di un dipendente non dipende dal fatto che l’altro genitore lavori o abbia a sua volta diritto al congedo: uno dei due può richiederlo anche se l’altro è disoccupato o appartiene a una categoria lavorativa diversa.
La disciplina di base è contenuta nel decreto legislativo 151/2001. Le regole cambiano però in base alla categoria lavorativa, all’età del figlio, alla data in cui è terminato il congedo di maternità o paternità e al contratto collettivo applicato. Questa guida è aggiornata al 25 settembre 2026 e distingue sempre il diritto all’assenza dalla misura dell’indennità.
La novità del 2026: congedo fino ai 14 anni
Dal 1° gennaio 2026 i genitori lavoratori dipendenti possono utilizzare il congedo parentale entro i primi 14 anni di vita del figlio. In precedenza il limite era fissato a 12 anni. L’estensione vale anche per i figli che al 1° gennaio 2026 non avevano ancora compiuto 14 anni, purché restino mesi disponibili.
| Categoria | Limite temporale | Osservazione |
|---|---|---|
| Lavoratori dipendenti | Entro i 14 anni del figlio | Novità in vigore dal 1° gennaio 2026 |
| Adottivi o affidatari dipendenti | Entro 14 anni dall’ingresso in famiglia | Mai oltre la maggiore età |
| Iscritti alla Gestione Separata | Entro i 12 anni del figlio | L’estensione a 14 anni non si applica |
| Lavoratori autonomi | Entro il primo anno di vita o dall’ingresso | Regole e requisiti contributivi specifici |
Il limite temporale non modifica da solo la durata disponibile né garantisce che ogni mese sia indennizzato.
Per adozione o affidamento, il periodo può essere utilizzato entro 14 anni dall’ingresso del minore in famiglia e comunque non oltre la maggiore età. In caso di parto, adozione o affidamento plurimi, i limiti spettano per ciascun bambino.
La legge di bilancio 2026 ha ampliato l’arco temporale ma non ha aumentato il numero dei mesi disponibili. Ha inoltre modificato soltanto la disciplina dei dipendenti: per gli iscritti alla Gestione Separata il limite resta 12 anni, mentre per autonomi e autonome resta il primo anno di vita o dall’ingresso in famiglia.
Quanti mesi spettano ai lavoratori dipendenti
Il limite ordinario complessivo della coppia è di dieci mesi per ogni figlio. La madre può utilizzare al massimo sei mesi dopo il periodo di maternità; il padre può utilizzare fino a sei mesi dalla nascita. I periodi possono essere continuativi oppure frazionati.
| Soggetto | Massimo individuale | Limite della coppia |
|---|---|---|
| Madre | 6 mesi | 10 mesi complessivi |
| Padre | 6 mesi | 10 mesi complessivi |
| Padre che usa almeno 3 mesi | 7 mesi | 11 mesi complessivi |
| Genitore solo | 11 mesi | 11 mesi complessivi |
I limiti indicano l’assenza consentita. La parte indennizzabile segue regole distinte.
Se il padre utilizza almeno tre mesi, anche non consecutivi, il suo limite individuale sale da sei a sette mesi e quello complessivo della coppia passa da dieci a undici. L’incentivo riguarda la durata del diritto all’assenza: non trasforma automaticamente l’undicesimo mese in un mese indennizzato.
Al genitore solo spettano fino a undici mesi. La qualifica non coincide semplicemente con l’essere separato o con il vivere senza l’altro genitore: può ricorrere, per esempio, in caso di morte, mancato riconoscimento, abbandono, grave infermità dell’altro genitore o affidamento esclusivo disposto ai sensi dell’articolo 337-quater del Codice civile. La situazione concreta va documentata.
Quanti mesi sono pagati
Per i dipendenti sono indennizzabili fino a nove mesi complessivi tra i genitori. Tre mesi spettano alla madre e non possono essere ceduti al padre; tre spettano al padre e non possono essere ceduti alla madre; altri tre mesi sono condivisi e possono essere usati, in alternativa, da uno dei due.
La regola dei mesi non trasferibili protegge un diritto autonomo di ciascun genitore. Se la madre utilizza i propri tre mesi e tutti i tre mesi condivisi, non può consumare anche i tre riservati al padre. Quei mesi restano del padre e si perdono se non vengono utilizzati entro il termine previsto.
I mesi oltre i nove indennizzabili, ma ancora compresi nel limite massimo di dieci o undici, non sono normalmente pagati. Possono ricevere l’indennità del 30% soltanto se il reddito individuale del richiedente è inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo annuo di pensione. La soglia cambia ogni anno e deve essere verificata con l’INPS.
Quando il congedo parentale è pagato all’80%
Le leggi di bilancio 2023, 2024 e 2025 hanno aumentato progressivamente l’indennità di alcuni mesi dal 30% all’80%. Non hanno aggiunto tre mesi nuovi: hanno migliorato il pagamento di periodi che fanno già parte dei mesi non trasferibili spettanti ai genitori.
| Periodo | Misura ordinaria | Condizioni principali |
|---|---|---|
| Fino a 3 mesi complessivi di coppia | 80% | Entro i 6 anni e con requisiti legati alla data di fine maternità o paternità |
| Altri mesi entro i 9 indennizzabili | 30% | Entro i 14 anni per i dipendenti |
| Mesi oltre i 9, entro il limite di 10 o 11 | Nessuna indennità | 30% solo sotto la soglia reddituale prevista |
| Genitore solo | 9 mesi indennizzabili | I mesi maggiorati spettano se ricorrono le condizioni |
CCNL e amministrazioni pubbliche possono prevedere trattamenti più favorevoli; va controllato il contratto applicato.
Nel regime pieno, la coppia può ottenere complessivamente fino a tre mesi all’80%, da distribuire tra i genitori o utilizzare da uno solo, purché rientrino nei rispettivi periodi non trasferibili. Devono essere fruiti entro i sei anni del bambino o entro sei anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
Per accedere a tutti e tre i mesi all’80%, il congedo di maternità o, in alternativa, quello di paternità deve essere terminato dopo il 31 dicembre 2024; per nascite o ingressi in famiglia dal 1° gennaio 2025, l’INPS riconosce il requisito secondo le indicazioni della circolare 95/2025. Le famiglie con eventi precedenti possono avere diritto a uno o due mesi maggiorati secondo le date fissate dalle leggi 2023 e 2024.
Il riferimento all’80% riguarda la retribuzione media globale giornaliera determinata secondo le regole previdenziali, non l’80% esatto del netto che arriva abitualmente sul conto. Tassazione, voci variabili, giornate interessate e integrazioni contrattuali possono produrre un risultato diverso in busta paga.
Un esempio pratico di ripartizione
Immaginiamo due lavoratori dipendenti con un figlio nato nel 2026. La madre utilizza quattro mesi: tre riservati e uno dei tre condivisi. Il padre utilizza cinque mesi: i suoi tre riservati e i due mesi condivisi rimasti. La coppia raggiunge così nove mesi, tutti indennizzabili.
Se possiedono i requisiti per la maggiorazione, possono collocare complessivamente tre mesi all’80% all’interno dei sei mesi non trasferibili, mentre gli altri sei mesi saranno normalmente al 30%. Non è necessario che i tre mesi maggiorati siano assegnati in parti uguali: la coppia può organizzarli rispettando il plafond e i diritti non trasferibili.
Se il padre aggiunge un sesto mese, la coppia arriva a dieci mesi di assenza, ma quel mese ulteriore non è automaticamente indennizzato. Se il padre raggiunge almeno tre mesi complessivi, condizione già soddisfatta nell’esempio, la coppia può arrivare a undici mesi; anche l’ultimo periodo resta normalmente non pagato salvo la condizione di reddito.
Congedo a mesi, giorni oppure ore
Il congedo può essere richiesto in modo continuativo, per singoli periodi o su base oraria. Il frazionamento permette, per esempio, di usare alcuni giorni durante la chiusura della scuola o una parte della giornata per esigenze di cura.
La fruizione oraria segue innanzitutto le regole stabilite dalla contrattazione collettiva, anche aziendale. Se il contratto non contiene una disciplina specifica, la legge consente di utilizzare il congedo per metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga precedente. In questa modalità non è possibile cumulare nello stesso giorno il congedo orario con determinati riposi o permessi disciplinati dal Testo unico.
Il calcolo dei giorni festivi e dei fine settimana può dipendere dalla continuità del periodo e dal rientro effettivo al lavoro tra due richieste. Per evitare che sabati e domeniche vengano conteggiati in modo inatteso, è opportuno verificare le regole del proprio CCNL e concordare correttamente le date con l’ufficio del personale.
Come si presenta la domanda all’INPS
La domanda va presentata online prima dell’inizio del periodo richiesto. Se viene inviata in ritardo, l’INPS paga soltanto le giornate successive alla data della domanda. Non basta quindi aver avvisato il datore di lavoro: richiesta all’azienda e domanda previdenziale sono due adempimenti distinti.
Si accede al servizio INPS dedicato a maternità, paternità e congedo parentale con SPID, CIE o CNS. Occorre indicare i dati del figlio, il tipo di congedo, il periodo, la modalità giornaliera oppure oraria e, quando applicabile, la richiesta dell’indennità maggiorata. La procedura permette anche di consultare le domande già trasmesse.
In alternativa ci si può rivolgere a un patronato oppure al Contact Center INPS. Prima dell’invio conviene ricostruire i periodi già usati da entrambi i genitori: l’Istituto verifica il limite di coppia e l’errore di uno può incidere sul residuo dell’altro. Per i dipendenti privati l’indennità è normalmente anticipata in busta paga dal datore per conto dell’INPS; alcune categorie ricevono il pagamento diretto.
Quanto preavviso serve al datore di lavoro
Il dipendente deve comunicare l’assenza al datore secondo modalità e termini previsti dal contratto collettivo. In mancanza di una disciplina più specifica, il preavviso non può essere inferiore a cinque giorni per la fruizione mensile o giornaliera e a due giorni per quella oraria, salvo oggettiva impossibilità.
La comunicazione deve indicare l’inizio e la fine del periodo. Un preavviso contrattuale più ampio può essere applicabile, quindi è utile controllare regolamento aziendale, portale del personale e CCNL prima di programmare l’assenza.
Il datore non può trasformare il congedo in ferie né negare un diritto correttamente richiesto perché il periodo è organizzativamente scomodo. Può però contestare una richiesta priva dei requisiti o presentata senza rispettare le regole. In caso di rifiuto ingiustificato è possibile rivolgersi a sindacato, patronato, consulente del lavoro o Ispettorato territoriale.
Congedo parentale, ferie, tredicesima e contributi
I periodi di congedo parentale sono coperti da contribuzione figurativa nei limiti di legge. Ciò significa che l’INPS accredita contributi senza che il lavoratore versi la contribuzione ordinaria sulla quota di indennità, secondo i criteri previdenziali applicabili.
La normativa vigente stabilisce che il congedo parentale non riduce ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, fatta eccezione per gli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio e salvo eventuali condizioni di miglior favore della contrattazione collettiva. La busta paga può comunque essere più bassa perché l’indennità sostituisce la retribuzione nella percentuale prevista.
Non bisogna confondere maturazione delle ferie con pagamento del mese: sono piani diversi. Premi di presenza, buoni pasto, straordinari e altre voci legate al lavoro effettivo possono non spettare durante l’assenza. Il cedolino va letto alla luce del CCNL e degli accordi aziendali.
Dipendenti pubblici e trattamenti del CCNL
Il diritto al congedo parentale riguarda anche i dipendenti pubblici, ma la gestione della domanda e del pagamento passa dall’amministrazione di appartenenza. I contratti collettivi dei comparti pubblici possono prevedere un trattamento economico più favorevole rispetto alla misura legale.
In diversi comparti i primi trenta giorni sono retribuiti per intero, secondo condizioni e finestre temporali definite dal relativo CCNL. Non è una regola universale da applicare automaticamente a ogni lavoratore pubblico: scuola, sanità, funzioni centrali ed enti locali devono verificare il proprio contratto e le istruzioni dell’amministrazione.
Anche nel settore privato il CCNL può integrare l’indennità o disciplinare meglio la fruizione a ore. La percentuale indicata dall’INPS rappresenta quindi il minimo previdenziale, non necessariamente l’importo finale riconosciuto da ogni rapporto di lavoro.
Gestione Separata e lavoratori autonomi
Gli iscritti alla Gestione Separata seguono regole diverse dai dipendenti. Nel 2026 possono utilizzare il congedo entro i 12 anni del figlio: ciascun genitore dispone di tre mesi indennizzati non trasferibili e la coppia di ulteriori tre mesi in alternativa, per un massimo complessivo indennizzabile di nove mesi. Sono richiesti un rapporto ancora in corso, effettiva astensione e i requisiti contributivi indicati dall’INPS.
Per lavoratrici e lavoratori autonomi iscritti alle gestioni INPS, ciascun genitore può ottenere al massimo tre mesi per figlio entro il primo anno di vita o dall’ingresso in famiglia. L’indennità è pari al 30% della retribuzione convenzionale giornaliera della categoria e richiede l’effettiva astensione dall’attività e la contribuzione prevista.
I tre mesi all’80% descritti per i dipendenti non si trasferiscono automaticamente a Gestione Separata e autonomi. Chi ha cambiato categoria durante la vita del figlio dovrebbe far ricostruire all’INPS o a un patronato i periodi già fruiti, perché il coordinamento può dipendere dalla gestione in cui si colloca ciascun congedo.
Adozioni, affidamenti, gemelli e genitore solo
Per adozioni e affidamenti dei dipendenti, dal 2026 il congedo è utilizzabile entro 14 anni dall’ingresso del minore in famiglia, senza superare la maggiore età. I tre mesi maggiorati all’80% devono invece essere fruiti entro sei anni dall’ingresso e nel rispetto dei requisiti previsti.
In caso di gemelli o parto plurimo i limiti spettano per ciascun figlio. Le domande e il conteggio devono identificare correttamente il minore cui si riferisce il periodo: due gemelli generano due autonomi plafond, a differenza del congedo di maternità, la cui durata ordinaria non raddoppia.
Il genitore solo può utilizzare fino a undici mesi, dei quali nove indennizzabili. I mesi all’80% spettano anche al genitore solo se ricorrono le condizioni. L’affidamento esclusivo può determinare questa qualifica quando il provvedimento dispone anche l’esercizio esclusivo del congedo, ma la verifica va effettuata sul contenuto dell’atto.
Figlio con disabilità grave
Per un figlio con disabilità grave accertata ai sensi della legge 104 esiste il prolungamento del congedo parentale. La durata complessiva, includendo il congedo ordinario, può arrivare a tre anni, da utilizzare entro il limite di età previsto dalla disciplina specifica e a condizione che il minore non sia ricoverato a tempo pieno, salvo richiesta dei sanitari della presenza del genitore.
Il prolungamento è diverso dai permessi mensili della legge 104 e dal congedo straordinario per assistere familiari con disabilità. Requisiti, beneficiari, durata e indennità non sono intercambiabili.
Poiché l’estensione ordinaria a 14 anni introdotta nel 2026 non coincide automaticamente con il limite della disciplina speciale, è prudente verificare la situazione aggiornata direttamente con INPS o patronato prima di presentare la domanda.
Differenza tra maternità, paternità e congedo parentale
Il congedo di maternità dura normalmente cinque mesi ed è un periodo obbligatorio di tutela legato alla gravidanza e al parto. Il congedo di paternità obbligatorio dura dieci giorni lavorativi, venti in caso di parto plurimo, ed è pagato al 100% nei termini previsti.
Il congedo parentale è invece facoltativo, può essere usato da entrambi i genitori e si distribuisce su un arco di tempo molto più lungo. Ha limiti individuali e di coppia e un’indennità che, a seconda del periodo, può essere dell’80%, del 30% oppure assente.
Il congedo per malattia del figlio risponde a un’altra esigenza e segue regole differenti. Non si deve chiedere congedo parentale solo perché il bambino è malato senza verificare se esista il diritto specifico più adatto.
Errori da evitare
Il primo errore è credere che dieci mesi siano tutti pagati all’80%. L’80% riguarda al massimo tre mesi complessivi e solo con i requisiti previsti; nove mesi sono indennizzabili nel complesso e gli ulteriori periodi sono normalmente senza indennità.
Il secondo è inviare la domanda dopo l’inizio del congedo. In questo caso l’INPS riconosce soltanto i giorni successivi alla presentazione. Il terzo è considerare separatamente i conteggi dei due genitori: il plafond condiviso richiede di conoscere anche le richieste dell’altro.
Vanno inoltre evitati l’uso del limite di 14 anni per autonomi o Gestione Separata, la mancata verifica del CCNL e la confusione tra retribuzione netta e base di calcolo previdenziale. Conservare protocolli, ricevute e comunicazioni al datore rende più semplice correggere eventuali anomalie.
Domande frequenti sul congedo parentale
Fino a che età si può chiedere nel 2026? I dipendenti fino ai 14 anni del figlio; Gestione Separata fino a 12 anni; autonomi entro il primo anno.
Quanti mesi spettano alla coppia? Normalmente dieci, elevabili a undici se il padre usa almeno tre mesi. Il genitore solo può arrivare a undici.
Quanti mesi sono retribuiti? Fino a nove mesi complessivi sono indennizzabili; gli altri sono normalmente non pagati salvo la condizione reddituale.
Sono davvero tre mesi all’80%? Possono esserlo per i dipendenti che soddisfano i requisiti legati alla data di maternità o paternità e li usano entro i sei anni del figlio. Non sono tre mesi aggiuntivi.
Madre e padre possono stare a casa insieme? Sì, anche nello stesso periodo, ma ciascuno consuma il proprio congedo e il totale deve rispettare i limiti.
Il datore può rifiutare? Non può negare arbitrariamente un diritto previsto dalla legge, ma il lavoratore deve rispettare domanda, preavviso e condizioni.
Si può prendere a ore? Sì. Se il CCNL non disciplina la modalità, è prevista la fruizione per metà dell’orario medio giornaliero.
Chi paga? Per la maggior parte dei dipendenti privati il datore anticipa l’indennità in busta paga e la recupera dall’INPS; alcune categorie ricevono il pagamento diretto.
Si maturano i contributi? Sì, i periodi sono coperti da contribuzione figurativa nei limiti di legge.
Il congedo riduce le ferie? La regola legale tutela la maturazione di ferie, riposi e tredicesima; possono non maturare invece voci accessorie legate alla presenza, secondo legge e contratto.
In sintesi
Nel 2026 il congedo parentale dei dipendenti è utilizzabile fino ai 14 anni del figlio, ma durata e pagamento restano due conteggi distinti. La coppia ha normalmente dieci mesi di assenza, undici se il padre ne usa almeno tre; nove mesi sono indennizzabili.
Tre mesi non trasferibili spettano a ciascun genitore e altri tre sono condivisi. In presenza dei requisiti, fino a tre mesi possono essere pagati all’80% entro i sei anni; gli altri mesi indennizzati sono in genere al 30%.
La domanda INPS va inviata prima dell’assenza e il datore deve essere avvisato nei termini del CCNL. Pubblici dipendenti, Gestione Separata, autonomi, famiglie adottive e figli con disabilità richiedono verifiche specifiche: la scheda INPS aggiornata e il contratto applicato restano i riferimenti decisivi.
Casi particolari
- Dal 1° gennaio 2026 il limite di 14 anni riguarda i lavoratori dipendenti; per Gestione Separata resta 12 anni e per autonomi il primo anno.
- I tre mesi all’80% non sono aggiuntivi: rientrano nei mesi non trasferibili e richiedono specifiche condizioni temporali.
- Il limite massimo di assenza e quello dei mesi indennizzabili non coincidono.
- Le percentuali previdenziali non corrispondono necessariamente alla stessa percentuale dello stipendio netto.
- CCNL e settore pubblico possono riconoscere condizioni economiche più favorevoli.
- La domanda INPS e il preavviso al datore sono adempimenti distinti.
- In caso di più figli, adozione, affidamento, genitore solo, cambio di gestione o disabilità grave è opportuno verificare il conteggio con INPS o patronato.
Verifica le informazioni
Fonti ufficiali e affidabili
01INPS
INPS
INPS
Normattiva
INPS
INPS
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
INPS
INPS
INPS